Attualità
Legge contro propaganda nazi-fascista, anche Minervino aderisce alla petizione
Avviata raccolta firme
Minervino - sabato 13 febbraio 2021
Dal 12 febbraio e fino al 31 marzo 2021 è iniziata la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352: Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti e iscrizione del Comune di Minervino Murge all'Anagrafe antifascista promossa dal Comune di Stazzema.
Il Consiglio comunale di Minervino Murge ha aderito all'iniziativa di iscrivere il Comune di Minervino Murge all'Anagrafe antifascista promossa dal Comune di Stazzema, luogo di una delle stragi più sanguinose commesse durante l'occupazione tedesca in Italia affermando, in coerenza con i principi e i valori espressi dalla Carta di Stazzema:
Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:
Art. 1. 1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente: «Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o c_m350-14/12/2020-0015958/A simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2 1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1- bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.
Il Consiglio comunale di Minervino Murge ha aderito all'iniziativa di iscrivere il Comune di Minervino Murge all'Anagrafe antifascista promossa dal Comune di Stazzema, luogo di una delle stragi più sanguinose commesse durante l'occupazione tedesca in Italia affermando, in coerenza con i principi e i valori espressi dalla Carta di Stazzema:
- che esistano diritti inalienabili che ogni essere umano possiede, senza distinzione per ragioni di pensiero, razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine nazionale o sociale.
- il valore della persona e delle sue libertà, di pensiero, coscienza e religione;
- il diritto di tutti a poter esprimere liberamente le proprie opinioni, senza discriminazioni, minacce o persecuzioni, ad autodeterminarsi come individuo, ad avere un lavoro e condurre un'esistenza dignitosa;
- il diritto ad una sfera privata inviolabile nell'ambito della proprietà, della persona, della vita, della famiglia;
- il valore dell'istruzione e la possibilità di ognuno di accedere ad un'informazione libera, imparziale e accessibile a tutti, come strumento di pieno sviluppo della persona e di crescita collettiva;
- il valore della giustizia e di un giusto processo;
- la tutela delle minoranze;
- l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge;
- il rifiuto di ogni schiavitù, tortura, punizione crudele o inumana;
- l'importanza delle pratiche democratiche, nella convinzione che la sovranità appartenga al popolo e che ognuno abbia diritto di partecipare al governo del proprio paese;
- il rispetto dell'altro, delle sue opinioni e convinzioni; il valore del dialogo, del confronto, come modalità di risoluzione dei conflitti fra individui come delle controversie internazionali;
La proposta di legge
Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazistaProgetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:
Art. 1. 1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente: «Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o c_m350-14/12/2020-0015958/A simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale. All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2 1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1- bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.