Tassa rifiuti, entro il 20 gennaio la presentazione delle variazioni

Il vademecum per il cittadino

domenica 14 gennaio 2018 14.31
L'applicazione della Tassa sui Rifiuti – TARI – decorre dal primo giorno di inizio dell'occupazione e perdura fino alla cessazione.

E' obbligatorio presentare apposita denuncia iniziale da parte di chiunque occupi o detenga locali sul territorio comunale e successivamente comunicare ogni variazione e cessazione dell'utenza.

La denuncia iniziale deve contenere l'esatta superficie dei locali occupati e i dati catastali ed ha effetto anche per gli anni successivi.

In caso di variazione delle condizioni di tassabilità, l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione.

CHI DEVE PRESENTARE LA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI
La denuncia e le successive variazioni devono essere presentate: dal proprietario o dal conduttore, occupante o detentore di fatto.

QUANDO PRESENTARE LA DENUNCIA DI OCCUPAZIONE LOCALI E LE VARIAZIONI
La denuncia di occupazione dei locali e tutte le variazioni devono essere presentate dall'inizio dell'occupazione o dall'intervenuta variazione.

QUANDO PRESENTARE LA CESSAZIONE DI OCCUPAZIONE DEI LOCALI
La comunicazione di cessazione dell'uso dei locali deve essere presentata al verificarsi dell'evento.
In caso di presentazione della comunicazione oltre il termine, la TASSA è dovuta fino al giorno di presentazione della stessa.
La cessazione in seguito a decesso dell'utente può essere presentata dagli eredi o aventi causa.

QUALI SONO LE VARIAZIONI DA COMUNICARE
Devono essere comunicate all'Ufficio Tributi le variazioni che intervengono nel corso dell'anno e che riguardano gli elementi che determinano la composizione della tariffa di riferimento, ad esempio le modificazioni delle superfici dei locali e delle aree scoperte.

COME COMPILARE LA DENUNCIA INIZIALE DI OCCUPAZIONE LOCALI E LE SUCCESSIVE VARIAZIONI
La denuncia iniziale, le variazioni e la cessazione possono essere compilate utilizzando i moduli predisposti dall'Ufficio Tributi, scaricando il modello dal sito comunale http://www.comune.minervinomurge.ba.it/
Sezione "modulistica", ovvero utilizzando modello a schema libero in cui siano riportati estremi del dichiarante, estremi catastali, destinazione e decorrenza.

QUALI SONO I LOCALI E LE AREE SOGGETTI AL TRIBUTO
Al fine della determinazione della TARI, devono essere prese in considerazione le superfici dei locali e delle aree comunque coperte, comprese le tettoie e simili. Le superfici tassabili dei locali ed aree sono calcolate in base alla superficie netta di calpestio, espressa in metri quadrati.
Sono soggetti alla tassa tutti i vani interni alle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni ecc.) come pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio ( rimesse, autorimesse, posti auto coperti, ecc.)

RIDUZIONI
Riduzioni possono essere richieste, contestualmente alla denuncia:
- per le utenze ricadenti fuori del perimetro di raccolta
- per le attività stagionali
- per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo da
parte di soggetti residenti per almeno sei mesi fuori del Comune
- per la parte abitativa delle costruzioni rurali occupata da agricoltori

AGEVOLAZIONI SPECIALI
Il Comune ha stabilito le seguenti eventuali agevolazioni speciali annuali, a domanda degli interessati, sino alla concorrenza di apposito stanziamento di bilancio:
a) esenzione totale dal tributo per:
  1. abitazioni occupate da famiglie il cui reddito complessivo sia costituito esclusivamente da una pensione sociale, o da un contributo ordinario ex E.C.A. o dalle provvidenze (pensione ed indennità di accompagnamento) in favore di un invalido civile, oltre all'eventuale reddito della abitazione occupata;
  2. immobili rurali, destinati all'esercizio dell'attività agricola e/o zootecnica ed abitati da chi esercita esclusivamente tali attività;
  3. immobili e loro pertinenze utilizzati normalmente per le proprie attività istituzionali o comunque connesse alle medesime, da luoghi di culto, case di riposo, orfanotrofi, istituti religiosi ed altre associazioni ed organizzazioni di volontariato, con esclusione in ogni caso di quelle a carattere politico, sindacale o di categoria;
b) riduzione al 50% del tributo nei seguenti casi:
b1) abitazioni occupate da famiglie il cui reddito complessivo sia costituito esclusivamente da una pensione di importo non superiore ai minimi INPS, oltre all'eventuale reddito della abitazione occupata.

COME PRESENTARE LA DENUNCIA INIZIALE E LE SUCCESSIVE VARIAZIONI

La denuncia iniziale e le successive variazioni possono essere consegnate al Comune in uno dei seguenti modi: Responsabile del procedimento di acquisizioni delle denunce e supporto ai contribuenti è la Sig.ra Rosanna Tursi.