Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutta la Puglia.
Ecco le norme di prevenzione diramate dalla regione.
venerdì 15 maggio 2015
12.42
Il Sindaco del Comune di Minervino Murge , dott. Mario Gennaro Superbo, attraverso il portale istituzionale del Comune, rende noto che la Regione Puglia con Decreto del presidente della Giunta Regionale n.180/2015 "Dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2015,ai sensi della L.353/2000 e della L.R.7/2015,ha adottato disposizioni in materia di prevenzioni incendi, cui di seguito si riportano le più importanti:
1. Per l'anno 2015, su tutto il territorio regionale, dal 15 Giugno al 15 Settembre, è in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutti i territori boscati, cespugliati, arborati ed a pascolo.
Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a chiamare uno dei seguenti numeri telefonici :
1515 Corpo forestale dello Stato;
115 Vigili del Fuoco;
0889/691014 Polizia municipale Minervino Murge
112 Carabinieri
0883/691010 Carabinieri Minervino Murge
113 Polizia di Stato
117 Guardia di Finanza
2. Durante il periodo di grave pericolosità d'incendio, in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo del territorio comunale o ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
-Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna per le aree appositamente attrezzate;
-Far brillare mine o usare esplosivi;
-Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
-Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
-Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
-Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
-Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
-Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno delle aree boscate;
-Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo pastorali;
-Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
3. I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura e comunque non oltre 15 luglio 2015, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva" sgombra di ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco alle aree circostanti e/o confinanti.
4. E' fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, sia sui terreni coltivati che su quelli incolti, abbandonati o a riposo durante l'intero periodo di massima pericolosità di incendi boschivi che va dal 15 Giugno al 15 Settembre;
5. I proprietari o conduttori di qualsiasi titolo di superfici boscate entro il 15 giugno 2015 devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da arbusti e specie erbacee effettuando spalcatura non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.
6. Ai proprietari di fondi confinanti con la strada di :
- mantenere le siepi e rasare le erbe infestanti in modo da non restringere le strade;
- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria).
7. Chiunque cagioni un incendio, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l'incendio è cagionato per colpa, la reclusione va da 1 a 5 anni. Le pene sono, inoltre, aumentate della metà se l'incendio induce un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
1. Per l'anno 2015, su tutto il territorio regionale, dal 15 Giugno al 15 Settembre, è in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutti i territori boscati, cespugliati, arborati ed a pascolo.
Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a chiamare uno dei seguenti numeri telefonici :
1515 Corpo forestale dello Stato;
115 Vigili del Fuoco;
0889/691014 Polizia municipale Minervino Murge
112 Carabinieri
0883/691010 Carabinieri Minervino Murge
113 Polizia di Stato
117 Guardia di Finanza
2. Durante il periodo di grave pericolosità d'incendio, in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo del territorio comunale o ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
-Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna per le aree appositamente attrezzate;
-Far brillare mine o usare esplosivi;
-Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
-Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
-Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
-Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
-Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
-Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno delle aree boscate;
-Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo pastorali;
-Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.
3. I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura e comunque non oltre 15 luglio 2015, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva" sgombra di ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco alle aree circostanti e/o confinanti.
4. E' fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, sia sui terreni coltivati che su quelli incolti, abbandonati o a riposo durante l'intero periodo di massima pericolosità di incendi boschivi che va dal 15 Giugno al 15 Settembre;
5. I proprietari o conduttori di qualsiasi titolo di superfici boscate entro il 15 giugno 2015 devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da arbusti e specie erbacee effettuando spalcatura non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.
6. Ai proprietari di fondi confinanti con la strada di :
- mantenere le siepi e rasare le erbe infestanti in modo da non restringere le strade;
- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria).
7. Chiunque cagioni un incendio, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l'incendio è cagionato per colpa, la reclusione va da 1 a 5 anni. Le pene sono, inoltre, aumentate della metà se l'incendio induce un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.