Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutta la Puglia.

Ecco le norme di prevenzione diramate dalla regione.

venerdì 15 maggio 2015 12.42
A cura di Savio Scarpa
Il Sindaco del Comune di Minervino Murge , dott. Mario Gennaro Superbo, attraverso il portale istituzionale del Comune, rende noto che la Regione Puglia con Decreto del presidente della Giunta Regionale n.180/2015 "Dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2015,ai sensi della L.353/2000 e della L.R.7/2015,ha adottato disposizioni in materia di prevenzioni incendi, cui di seguito si riportano le più importanti:

1. Per l'anno 2015, su tutto il territorio regionale, dal 15 Giugno al 15 Settembre, è in vigore lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per tutti i territori boscati, cespugliati, arborati ed a pascolo.
Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a chiamare uno dei seguenti numeri telefonici :
1515 Corpo forestale dello Stato;
115 Vigili del Fuoco;
0889/691014 Polizia municipale Minervino Murge
112 Carabinieri
0883/691010 Carabinieri Minervino Murge
113 Polizia di Stato
117 Guardia di Finanza

2. Durante il periodo di grave pericolosità d'incendio, in tutte le aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo del territorio comunale o ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
-Accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna per le aree appositamente attrezzate;
-Far brillare mine o usare esplosivi;
-Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
-Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
-Tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
-Fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato d'incendio;
-Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
-Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno delle aree boscate;
-Transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo pastorali;
-Abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

3. I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura e comunque non oltre 15 luglio 2015, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una "precesa" o "fascia protettiva" sgombra di ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco alle aree circostanti e/o confinanti.

4. E' fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, sia sui terreni coltivati che su quelli incolti, abbandonati o a riposo durante l'intero periodo di massima pericolosità di incendi boschivi che va dal 15 Giugno al 15 Settembre;

5. I proprietari o conduttori di qualsiasi titolo di superfici boscate entro il 15 giugno 2015 devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da arbusti e specie erbacee effettuando spalcatura non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco.

6. Ai proprietari di fondi confinanti con la strada di :
- mantenere le siepi e rasare le erbe infestanti in modo da non restringere le strade;
- tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria).

7. Chiunque cagioni un incendio, su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. Se l'incendio è cagionato per colpa, la reclusione va da 1 a 5 anni. Le pene sono, inoltre, aumentate della metà se l'incendio induce un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.