Manutenzione degli impianti termici nei Comuni della Bat

Ecco tutte le informazioni utili: si rischiano multe pesanti

giovedì 8 settembre 2016
Si rende noto che tutti i responsabili di impianto termico, destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria (come meglio definito dalla Legge n.90 del 3/8/2013), devono provvedere alla manutenzione del proprio impianto, secondo quanto disposto dai commi 1,2,3 e 4 dell'art. 7 D.P.R. n. 74 del 16/4/2013. Per farlo bisognerà avvalersi di un manutentore, il quale dovrà sistematicamente inoltrare online al Settore Edilizia, Manutenzioni ed Impianti Termici della Provincia, entro 60 giorni dalla loro compilazione, i rapporti di controllo di efficienza energetica, in corso di validità, redatti nei termini e con le cadenze di cui all'allegato A del D.P.R. n. 74/2013, in occasione degli interventi di verifica del rendimento di combustione ed i cui valori devono risultare non inferiori a quelli limiti riportati nell'allegato B dello stesso Decreto Presidenziale.

Per gli impianti termici soggetti alla normativa vigente, il rapporto di controllo di efficienza energetica dovrà essere corredato di apposito bollino verde virtuale a carico del responsabile d'impianto entro il 31 dicembre 2016, e riportato sul R.C.E.E. (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) dal manutentore, previo rimborso del costo, con le seguenti tariffazioni: Le periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile maggiori di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW sono stabilite ai sensi dell'allegato A del DPR n.74/2013.

Si avvisa inoltre che la Provincia, ottenuta la documentazione (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica), procederà alle attività di accertamento documentale e di programmazione delle ispezioni sul territorio, secondo le cadenze e le indicazioni riportate negli articoli 8 e 9 del DPR n.74/2013. L'inosservanza agli obblighi di legge comporta le sanzioni di cui al DPR n.74/2013 ed al Regolamento della Provincia, approvato con delibera di Consiglio provinciale n.29 del 30 dicembre 2009.