Fatturazione Elettronica: anche il Comune di Minervino Murge si prepara ai nuovi cambiamenti
Dal 31 Marzo entreranno in vigore le nuove disposizioni di fatturazione.
martedì 24 marzo 2015
11.38
Con una nota pubblicata stamane sul portale del Comune di Minervino Murge si avvisa che:
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questo Ente a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.
Ogni fattura o altro documento contabile equivalente, deve indicare, oltre a quanto prevede la normativa fiscale:
il settore e l'ufficio comunale committente cui la fattura è diretta;
il numero e la data della determinazione dirigenziale contenente chiaramente il relativo impegno di spesa;
il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento.
Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'Ente devono riportare:
Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l'Ente individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questo Ente a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato delle fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.
Ogni fattura o altro documento contabile equivalente, deve indicare, oltre a quanto prevede la normativa fiscale:
il settore e l'ufficio comunale committente cui la fattura è diretta;
il numero e la data della determinazione dirigenziale contenente chiaramente il relativo impegno di spesa;
il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento.
Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014 , al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso l'Ente devono riportare:
Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
Il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto.
Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, l'Ente individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.
L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario".